1) LA NASCITA DI UN FIGLIO
I genitori, o uno di essi,
possono dichiarare, entro 10 giorni dal parto, la nascita
del proprio figlio presso il Comune di residenza, anche se
la nascita è avvenuta in altro Comune.
Si può anche dichiarare:
a) al Direttore Sanitario del centro di nascita (ospedale,
casa di cura), entro 3 giorni dal parto;
b) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è nato
il bambino, entro 10 giorni dal parto;
c) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del
padre quando questi abbia la residenza in un Comune diverso
da quello della madre e a condizione che ella acconsenta,
entro 10 giorni dal parto.
2) VALIDITA' DI CERTIFICATI
Tutti i certificati anagrafici,
le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie
integrali degli atti di stato civile rilasciati dai servizi
demografici, hanno validità 6 mesi dalla data di rilascio.
E' ammessa la presentazione delle certificazioni "scadute"
purchè le informazioni contenute nei certificati stessi
non siano variate.
In questo caso, basterà apporre sul certificato una
dichiarazione non autenticata, resa dal titolare dello stesso,
che attesti che le informazioni contenute nel certificato,
non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
Ha validità illimitata ogni certificato non soggetto
a modificazione (ad es.: certificati storici, di morte, titolo
di studio).
3) ESTRATI DEGLI ATTI DI STATO CIVILE
La pubblica amministrazione,
non può richiedere estratti di atti di stato civile
al cittadino, ma dovrà procurarseli richiedendolo direttamente
all'ufficiale di stato civile competente.
4) ACCERTAMENTI D'UFFICIO
Le pubbliche amministrazioni,
non possono richiedere ai cittadini la produzione di certificati
attestanti l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi
pendenti.
Detti certificati, devono essere accertati, presso gli uffici
competenti, direttamente dall'amministratore che deve emanare
il provvedimento.
Le singole amministrazioni pubbliche, non possono richiedere
atti o certificati concernenti fatti, stati o qualità
personali, che risultino attestati in documenti già
in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare.
5) ACQUISIZIONE DIRETTA DEI CERTIFICATI
Qualora l'interessato non
intenda o non sia in grado di utilizzare le autodichiarazioni,
i certificati concernenti fatti, stati o qualità personali
risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati
da una pubblica amministrazione, sono sempre acquisiti d'ufficio
dall'amministrazione procedente, su semplice indicazione da
parte dell'interessato della specifica amministrazione che
conserva l'albo o il registro.
6) NON PIU' PREVISTA L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
Nelle istanze da produrre
agli organi della pubblica amministrazione ed ai gestori o
esercenti di pubblici servizi, non è più necessaria
l'autenticazione della sottoscrizione (firma), se l'interessato
appone la firma in presenza del dipendente addetto a riceverla,
oppure se l'istanza è presentata unitamente a copia
fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento
di identità del sottoscrittore.
L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità,
possono essere inviate per via telematica.
La sottoscrizione di istanze non è soggetta ad autenticazione
anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive dell'atto
di notorietà.
7) COPIE AUTENTICHE DI PUBBLICAZIONI
L'interessato può
sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
dalla quale risulti la conoscenza del fatto che la copia della
dichiarazione allegata, è conforme all'originale (per
i pubblici concorsi ha lo stesso valore della copia autentica).
Se questa dichiarazione è contestuale ad una istanza,
la firma non va autenticata.
8) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI
Nel caso in cui le dichiarazioni
sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità
Europea, si applicano le stesse modalità previste per
i cittadini Italiani.
I cittadini extracomunitari, residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione
residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
il 30 Maggio 1989, n. 233, possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare
stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili
da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
9) DOCUMENTO D'IDENTITA' IN SOSTITUZIONE DEI CERTIFICATI
In occasione dell'accertazione
della domanda, è vietato alle amministrazioni pubbliche,
ai gestori ed agli esercenti di pubblici servizi, richiedere
certificazioni che attestino dati o qualità già
contenuti nel documento di identità.
I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita,
cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti
di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso
valore dei corrispondenti certificati.
10) PRODUZIONE DI COPIE AUTENTICHE
La produzione di atti e
documenti, sono pienamente equipollenti agli originali.
L'autenticazione di un documento, può essere effettuata
dal funzionario competente, dal quale è stato emesso
l'originale, da quello presso il quale l'originale è
depositato o conservato, o da quello al quale deve essere
presentato il documento, nonchè da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
Nel caso in cui si debba presentare all'amministrazione copia
autentica di un documento, l'autenticazione della copia può
essere fatta dal responsabile del procedimento o dal dipendente
competente a ricevere la documentazione, dietro esibizione
dell'originale.
In questo caso, la copia autentica può eseere utilizzata
solo nel procedimento in corso.
11) PIU' SEMPLICE PARTECIPARE AI CONCORSI
E' abrogata l'autenticazione
della firma per la presentazione delle domande ai concorsi
pubblici, nonchè ad esami per il conseguimento di abilitazioni,
diplomi o titoli culturali; non è inoltre più
previsto il limite di età, tranne che per alcuni casi
particolari previsti dalle singole amministrazioni, in relazione
alla natura del servizio.
Sono conseguentemente aboliti, i titoli preferenziali relativi
all'età.
Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle
operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame,
pari punteggio, è preferito il candidato più
giovane di età.
12) AUTENTICAZIONE DI FOTOGRAFIA
La fotografia, può
essere autenticata direttamente dall'ufficio che rilascia
il certificato, purchè sia presentata personalmente
dall'interessato.
L'autentica di una foto, può essere effettuata solo
se richiesta espressamente da una norma di legge (passaporto,
patente).
13) NOVITA' IN MATERIA DI RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' E PASSAPORTO
La carta di identità,
può essere rinnovata sei mesi prima della scadenza.
Nei documenti di riconoscimento, non è più necessaria
l'indicazione dello stato civile, a meno che non lo richieda
espressamente l'interessato.
I giovani in attesa di svolgere il servizio di leva obbligatorio,
potranno ottenere subito il rilascio della carta di identità
e/o del passaporto; è infatti abrogata la norma che
prevedeva il nulla osta obbligatorio per il rilascio del passaporto
e/o della carta di identità.
14) FIRME DI PIU' PERSONE SEPARATAMENTE
I documenti che richiedono
la firma di più persone, possono essere sottoscritti
anche separatamente ed in momenti diversi.
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