La legge istitutiva dell'autocertificazione,
prevedeva che l'autocertificazione doveva essere sottoscritta
e autenticata.
Con l'emanazione del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, l'obbligo
dell'autocertificazione della firma rimane solo per la "dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà" quando la
stessa non è contenuta in una istanza.
Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazioni),
è sufficiente la sottoscrizione dell'interessato.
L'autenticità della firma delle dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà, può essere eseguita
dai seguenti pubblici ufficiali: notai, cancellieri, segretari
comunali e funzionari incaricati dai sindaci, anche di comuni
diversi da quello di residenza, nonchè dal funzionario
competente a ricevere la documentazione e dal funzionario
incaricato dal gestore di pubblici servizi.
l'autentica della firma è soggetta ad imposta di bollo.
Nessuna imposta di bollo deve, peraltro, essere corisposta
dal cittadino quando comprova che l'uso dell'atto è
esente, per legge, dall'imposta.
(Principali usi che giustificano l'esenzione dall'imposta
di bollo: pensionistico, assegni familiari, leva militare,
iscriz. liste di collocamento, ecc.
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