Il pubblico ufficiale o il funzionario dell'ufficio
pubblico che non ammette l'autocertificazione o la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, nonostante ci siano
tutti i presupposti per accoglierla, incorre nelle sanzioni
previste dall'art. 328 del Codice penale e rischiano di essere
puniti per omissioni o rifiuto di atti d'ufficio.
Il cittadino dovrà, in primo luogo, accertare chi è
il responsabile della pratica inoltrata, richiedendo nome,
cognome e qualifica, inoltre è necessario conoscere
il numero di protocollo della stessa e il tipo di procedimento
attribuito.
Così come la Pubblica Amministrazione sa chi è
il suo interlocutore, il cittadino, ha altrettanto diritto
di sapere chi segue il procedimento che lo riguarda e come
risalire agli atti relativi.
Ottenuti i dati, il cittadino dovrà richiedere, per
iscritto, le ragioni del mancato accoglimento dell'autocertificazione
o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
segnalando anche, per conoscenza, il tesserino, con gli estremi
della pratica al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione
presso la Prefettura del luogo in cui è stata rifiutata
l'autocertificazione e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dip. Funzione Pubblica - ROMA.
La richiesta deve essere redatta in forma scritta. Se entro
trenta giorni dalla data della richiesta, il pubblico ufficiale
o l'incaricato non compie l'atto e non risponde per esporre
le ragioni del ritardo/rifiuto, scattano i presupposti per
le sanzioni della reclusione fino a un anno o della multa
fino a due milioni di lire.
Il termine dei trenta giorni decorre dalla data di ricezione
della richiesta.
La procedibilità è d'ufficio, pertanto non sono
richieste querele, istanze o quant'altro.
Quindi colui che si vedrà rifiutata la propria autocertificazione
o la dichiarazione sostitutiva, si troverà nelle condizioni
di denunciare semplicemente l'omissione di atti d'ufficio.
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